Tariffa professionale periti e consulenti

Gazzetta Ufficiale N. 182 del 5 Agosto 2002

DECRETO 30 maggio 2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;
Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli successivi, cosi' come non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57, 9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14, 9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14, 68 per la prima vacazione e di euro 8, 15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilita' "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
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Allegato

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164, 57, dal 4, 6896% al 9, 3951%;
da euro 5.164, 58 e fino a euro 10.329, 14, dal 3, 7580% al 7, 5160%;
da euro 10.329, 15 e fino a euro 25.822, 84, dal 2, 8106% al 5, 6370%;
da euro 25.822, 85 e fino a euro 51.645, 69, dal 2, 3527% al 4, 6896%;
da euro 51.645, 70 e fino a euro 103.291, 38, dall'1, 8790% al 3, 7580%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 9316% all'1, 8790%;
da euro 258.228, 46 fino e non oltre euro 516.456, 90, dallo 0, 4737% allo 0, 9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12.

Art. 3.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relative a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12

Art. 4.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attività:
fino a euro 51.645, 69, dallo 0, 3790% allo 0, 7579%;
da 51.645, 70 e fino a euro 103.291, 38, dallo 0, 1405% allo 0, 2811%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 0932% allo 0, 1879%;
da euro 258.228, 46 e fino a euro 516.456, 90, dallo 0, 0474% allo 0, 0947%;
da euro 516.456, 91 e fino a euro 1.032.913, 80, dallo 0, 0235% allo 0, 0471%;
da euro 1.032.913, 81 fino e non oltre euro 2.582.284, 50, dallo 0, 0093% allo 0, 0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 0932% allo 0, 1879%;
da euro 258.228, 46 e fino a euro 516.456, 90, dallo 0, 0474% allo 0, 0947%;
da euro 516.546, 91 e fino a euro 1.032.913, 80, dallo 0, 0188% allo 0, 0376%;
da euro 1.032.913, 81 fino e non oltre euro 5.164.568, 99, dallo 0, 0093% allo 0, 0188%.
I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12

Art. 5.
Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145, 12 a euro 970, 42.

Art. 6. - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a euro 3.098, 74, dal 4, 6896% al 9, 3951%;
da euro 3.098, 75 e fino a euro 5.164, 57, dal 3, 7580% al 7, 5160%;
da euro 5.164, 58 e fino a euro 10.329, 14, dal 3, 2843% al 6, 5686%;
da euro 10.329, 15 e fino a euro 25.822, 84, dal 2, 8106% al 5, 6370%;
da euro 25.822, 85 e fino a euro 51.645, 69, dall'1, 8790% al 3, 7580%;
da euro 51.645, 70 e fino a euro 103.291, 38, dall'1, 4053% al 2, 8106%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 7042% all'1, 4085%;
da euro 258.228, 46 fino e non oltre euro 516.456, 90, dallo 0, 2353% allo 0, 4705%.
In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a L. 6.000.000 dal 2, 08 al 4, 16%;
fino a euro 3.098, 74, dal 3, 2843% al 6, 5686%;
da euro 3.098, 75 e fino a euro 5.164, 57, dal 2, 8106% al 5, 6370%;
da euro 5.164, 58 e fino a euro 15.493, 71, dall'1, 4053% al 2, 8106%;
da euro 15.493, 72 e fino a euro 30.987, 41, dallo 0, 7042% all'1, 4085%;
da euro 30.987, 42 e fino a euro 51.645, 69, dallo 0, 4737% allo 0, 9474%;
da euro 51.645, 70 fino e non oltre euro 103.291, 38, dallo 0, 2353% allo 0, 4705%.
In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12

Art. 7.
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145, 12 a euro 484, 95.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193, 67 a euro 582, 05.

Art. 8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
fino a euro 103.291, 38 dallo 0, 6632%, all'1, 3106%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 3790% allo 0, 7579%;
da euro 258.228, 46 e fino a euro 516.456, 90, dallo 0, 2842% allo 0, 5684%;
da euro 516.456, 91 e fino a euro 5.164.568, 99, dallo 0, 0379% allo 0, 0758%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844, 95, dallo 0, 0093% allo 0, 0188%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al Perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 103.291, 38, dal 0, 3284% al 0, 6569%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dal 0, 1405% al 0, 2811%;
da euro 258.228, 46 e fino a euro 516.456, 90, dal 0, 0474% al 0, 0947%;
da euro 516.456, 91 e fino a euro 5.164.568, 99, dal 0, 0141% a 0, 0281%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689, 91, dal 0, 00235% al 0, 0047%.
Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12.

Art. 9.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96, 58 a euro 484, 95.
Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 145, 12 a euro 582, 05.

Art. 11.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164, 57, dal 6, 5686% al 13, 1531%;
da euro 5.164, 58 e fino a euro 10.329, 14, dal 4, 6896% al 9, 3951%;
da euro 10.329, 15 e fino a euro 25.822, 84, dal 3, 7580% al 7, 5160%;
da euro 25.822, 85 e fino a euro 51.645, 69, dal 2, 8106% al 5, 6370%;
da euro 51.645, 70 e fino a euro 103.291, 38, dall'1, 8790% al 3, 7580%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 9316% all'1, 8790%;
da euro 258.228, 46 fino e non oltre euro 516.456, 90, dallo 0, 2353% allo 0, 4705%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12.

Art. 12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145, 12 ad un massimo di euro 970, 42.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145, 12 ad un massimo di euro 970, 42.

Art. 13.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164, 57, dall'1, 0264% al 2, 0685%;
da euro 5.164, 58 e fino a euro 10.329, 14, dallo 0, 9316% all'1, 8790%;
da euro 10.329, 15 e fino a euro 25.822, 84, dallo 0, 8369% all'1, 6895%;
da euro 25.822, 85 e fino a euro 51.645, 69, dallo 0, 5684% all'1, 1211%;
da euro 51.645, 70 e fino a euro 103.291, 38, dallo 0, 3790% allo 0, 7579%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 2842% allo 0, 5684%;
da euro 258.228, 46 fino e non oltre euro 516.456, 90, dallo 0, 0474% allo 0, 0947%.
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12.

Art. 14.
Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164, 57, dall'1, 4053% al 2, 8106%;
da euro 5.164, 58 e fino a euro 10.329, 14, dallo 0, 9316% all'1, 8790%;
da euro 10.329, 15 e fino a euro 25.822, 84, dallo 0, 4737% allo 0, 9474%;
da euro 25.822, 85 e fino a euro 51.645, 69, dallo 0, 2842% allo 0, 5684%;
da euro 51.645, 70 e fino a euro 103.291, 38, dallo 0, 1879% allo 0, 3758%;
da euro 103.291, 39 e fino a euro 258.228, 45, dallo 0, 0932% allo 0, 1879%;
da euro 258.228, 46 fino e non oltre euro 516.456, 90, dallo 0, 0474% allo 0, 0947%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145, 12.

Art. 15.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla meta'. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96, 58.

Art. 16.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145, 12 ad un massimo di euro 970, 42.

Art. 17.
Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 258, 23, dal 7, 5160% al 15, 0321%;
da euro 258, 24 e fino a euro 516, 46, dal 5, 6370% all'11, 2741%;
da euro 516, 47 e fino a euro 2.582, 28, dal 3, 7580% al 7, 5160%;
da euro 2.582, 29 e fino a euro 25.822, 84, dall'1, 4053% al 2, 8106%;
da euro 25.822, 85 fino e non oltre euro 51.645, 69, dallo 0, 9316% all'1, 8790%.
Il valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato alla cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entita'. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.

Art. 18.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48, 03 a euro 145, 12 per il primo reperto.
Se il reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96, 58 a euro 387, 86 per il primo reperto.
Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilita' dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241, 70 ad un massimo di euro 4.852, 11.

Art. 20.
Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita medico-legale euro 19, 11;
ispezione esterna di cadavere euro 19, 11;
autopsia euro 67, 66;
autopsia su cadavere esumato euro 96, 58.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:
per visite medico-legali da euro 48, 03 a euro 145, 12;
per accertamenti su cadavere da euro 116, 20 a euro 387, 86.

Art. 21.
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48, 03 a euro 290, 77.

Art. 22.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14, 46 a campione.

Art. 23.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28, 92 a campione.

Art. 24.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96, 58 a euro 387, 86.

Art. 25.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28, 92 a euro 290, 77.
Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e' ridotto alla meta'

Art. 26.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica euro 19, 11;
esame necroscopico euro 67, 66.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:
per visita clinica da euro 48, 03 a euro 145, 12;
per esame necroscopico da euro 96, 58 a euro 290, 77.
Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato piu' capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48, 03 a euro 145, 12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67, 66 a euro 193, 67 a campione per la ricerca quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67, 66 a euro 193, 67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48, 03 a euro 145, 12 per l'analisi quantitativa.
Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e' ridotto alla meta'.

Art. 28.
Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonche' di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48, 03 a euro 145, 12.
Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48, 03 a euro 407, 48.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48, 03 a euro 484, 95.

Art. 29.
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attivita' concernente i quesiti.

 

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